estratto da www.publicpolicy.it
DIREZIONE PRESIDENZIALISMO
Il 14 maggio 2013 Guzzetta & Co. hanno depositato in
Cassazione un progetto di legge costituzionale di
iniziativa popolare per "l'introduzione dell'elezione
popolare diretta del capo dello Stato; la fine del
bicameralismo; un sistema elettorale per la Camera
uninominale a doppio turno; la riduzione dei membri della
Camera politica; un referendum obbligatorio che consenta ai
cittadini di pronunziarsi su questa riforma".
Basta modificare l'articolo 83 della Costituzione - "Il
presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento" - così:
"Il presidente della Repubblica è eletto a suffragio
universale a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora
nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il
quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio
tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero
di voti".
La soglia dell'età per essere eletti diventa 35 anni (non
più 50) e la durata dell'incarico è 4 anni con una sola
possibilità di rielezione. "Gli atti del presidente della
Repubblica - si legge ancora - adottati su proposta del
Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal
proponente, che se ne assume la responsabilità".
"Non sono sottoposti a controfirma la nomina e la revoca
del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e
il loro scioglimento, l'indizione dei referendum nei casi previsti
dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle
leggi, l'emanazione dei decreti-legge e dei decreti
legislativi delegati, l'invio dei messaggi alle Camere, le
nomine che sono attribuite al presidente della Repubblica
dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non
prevede la proposta del Governo".
LE ALTRE MODIFICHE
475 deputati (al posto degli attuali 630), eletti "a
suffragio universale e diretto, con sistema maggioritario
uninominale". Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 18 anni (al
posto degli attuali 25). Il Senato viene eletto invece "in
forma indiretta" e "assicura la rappresentanza degli enti
territoriali". Bye bye alle circoscrizioni Estero.
La durata delle Camere è fissata a 4 anni, uno in meno di
adesso; il candidato alla presidenza della Repubblica
risultato non eletto "che abbia ottenuto il maggior numero
di voti o che abbia partecipato al ballottaggio è membro di
diritto della Camera". Per quanto riguarda l'opposizione: "I
regolamenti delle Camere definiscono lo statuto
dell'opposizione con particolare riferimento all'esercizio
delle funzioni di controllo e di garanzia".
La funzione legislativa è esercitata dalla Camera. Per
quanto riguarda il Senato, secondo la proposta la
Costituzione prevederà "i casi e i modi" in cui Palazzo
Madama parteciperà "all'esercizio della funzione
legislativa".
"Il Governo della Repubblica - si leggerebbe infine nel
'nuovo' articolo 92 della Costituzione - è composto del
Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. Il presidente della Repubblica
nomina e revoca il Primo ministro e, su proposta di questo,
nomina e revoca i ministri. Il presidente della Repubblica
presiede il Consiglio dei ministri". (Public Policy)
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